L’emergenza COVID 19 porta alla modifica delle norme sul deposito temporaneo dei rifiuti, come previsto dal Ddl di conversione del Dl 18/2020 approvato dal senato il 09/04/2020 e trasmesso alla Camera.

il nuovo articolo 113-bis inserito dal Ddl di conversione nel Dl 18/2020 stabilisce che, il Deposito Temporaneo dei Rifiuti (articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, Dlgs 152/2006) è consentito fino al doppio dei quantitativi di rifiuti previsti mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.
Si parla del raggruppamento dei rifiuti e del deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta nel luogo ove gli stessi sono prodotti.
Non si tratta di una deroga temporanea ma di una modifica alla disciplina di carattere permanente anche se collegata all’emergenza COVID-19.