Ai sensi dell’art. 194-bis (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI), introdotto dall’art. 1, comma 1135, legge n. 205 del 2017 “1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale. 2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1. 3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata”.
A dire il vero il Ministero dell’Ambiente, aveva già convalidato tale sistematica, rispondendo ad un quesito (pubblicato il 20 luglio 2017) posto da una azienda che adottava una prassi digitale e ne chiedeva il riscontro della legittimità. Il Ministero già affermava che è possibile anche inviare la IV utilizzando la posta certificata PEC, a patto che siano rispettate determinate condizioni.
In sostanza occorre:
- scannerizzare la copia;
- firmare digitalmente il file;
- inviare tramite PEC;
- archiviare elettronicamente con software certificato;
- archiviare l’originale cartaceo.
Seguendo tale procedura, si agisce in conformità del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d.lgs n. 82/2005, che all’art. 45-48 definisce il valore giuridico della trasmissione telematica ad una p.a. Il Ministero invitava a porre particolare cura alla leggibilità del documento. Il Ministero si preoccupava anche di specificare che la trasmissione mediante PEC non deve intendersi in alcun modo come modalità obbligatoria e unica, ma solo quale possibilità alternativa di trasmissione.
All’indomani del nuovo dell’art. 194-bis, che prevede a livello normativo tale modalità, il Ministero con nota del 16 gennaio 2018 prot.8F procede a chiarire che il comma 3 del nuovo art. 194-bis prevede una possibilità alternativa di adempiere l’obbligo di trasmissione della IV copia del FIR mediante PEC.
La norma – specifica il Ministero – è applicabile senza la necessità di una specifica procedura.