Cambiano nuovamente i limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo a seguito della Legge di conversione 77 del 17 luglio 2020 (art. 228 bis c. 1)
che abroga la deroga prevista all’art. 113 bis del precedente decreto legge 18/20.
Il deposito temporaneo di rifiuti torna ad essere quello previsto dal D.lgs. 152/2006 (all’art. 183, c. 1, lett. bb), consentito fino ad un quantitativo massimo
di 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) e con una durata non superiore ai dodici mesi.